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8321/2013 Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi



Sentenza cassazione n. 8321/13
OMISSIS

Svolgimento del processo

Con l'impugnata sentenza n. 64/1/2006, depositata il 26 gennaio 2007, la CTR del Veneto, accolto l'appello del Concessionario U. S.p.A., costituitosi l'Ufficio, in riforma della decisione della CTP di Treviso n. 99/6/2005, respingeva il ricorso proposto dalla contribuente Impresa C. S.a.s. di C. M. & C. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, per Euro 62.689,60 dovuti per omesso versamento IRAP e per Euro 214.279,00 dovuti per omesso versamento IVA oltre sanzioni e accessori.

La CTR, preliminarmente, statuiva l'ammissibilità dell'appello proposto dal Concessionario, in quanto, à sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, la copia dello stesso era stata regolarmente depositata "giusta attestazione di ricevuta dell'addetto allo sportello della Commissione". Secondo la CTR, in secondo luogo, il vizio di notifica della cartella, essendo stata, questa, tempestivamente impugnata, era stato sanato, à sensi dell'art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo; con ciò, disattendo l'eccezione, formulata dalla contribuente, d'inesistenza della notifica. Secondo la CTR, ancora, la cartella era stata sufficientemente motivata col semplice suo richiamo al controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, perchè, ovviamente, la contribuente sapeva di aver omesso i versamenti. La CTR, inoltre, respingeva le ulteriori "doglianze" riguardanti il mancato preventivo invito al pagamento, il mancato invio dell'avviso bonario; e, ciò, in ragione dell'inapplicabilità della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, che presuppone la "incertezza" del tributo; e, in più, perchè la appena detta "incertezza" era, in effetti, da considerarsi del tutto mancante nella concreta fattispecie. La CTR, da ultimo, respingeva la doglianza in tema di cumulo delle sanzioni.

Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate resistevano con controricorso.

U. S.p.A., concessionario la riscossione, benchè intimata, non si costituiva.

Motivi della decisione

1. A' sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, - legge istitutiva delle Agenzie delle Entrate - il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha perduto la legittimazione a stare in giudizio con decorrenza dal 1 gennaio 2001 (Cass. n. 22992 del 2010; Cass. n. 9004 del 2007). Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per quanto riguarda il solo ridetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nella sostanziale ininfluenza processuale del ricorso proposto contro il Ministero, consistono i giusti motivi che inducono questa Corte a compensare integralmente le spese tra il ridetto Ministero e la ricorrente.

2. Col primo motivo, la sentenza veniva censurata à sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, deducendosi, a riguardo, che, pur in mancanza di previsione espressa di termine, il deposito della copia dell'atto d'appello proposto dall'Ufficio doveva, a pena di inammissibilità, esser eseguito almeno venti giorni liberi prima della data fissata per l'udienza di trattazione della causa; e, ciò, in thesi della contribuente, in analogia a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, in materia di deposito dei documenti. L'illustrazione del motivo, si concludeva col quesito: "se il deposito della copia del ricorso in appello - ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, - presso la segreteria della CTP che ha pronunciato la sentenza, possa avvenire anche successivamente all'apertura della trattazione della causa ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 30". Il motivo è inammissibile, perchè, in effetti, non coglie la ratio decidendi della CTR, che, in fatto, ha accertato che la copia dell'atto di appello era stata regolarmente depositata "giusta attestazione di ricevuta dell'addetto allo sportello della Commissione". Ratio decidendi che, pertanto, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato (Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011).

3. Col secondo motivo, la sentenza veniva censurata à sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e ss., e art. 148 c.p.c. e ss., da interpretarsi nel senso che una notifica eseguita a mezzo posta senza relata della stessa, come nella specie, era inesistente, e, quindi, insanabile.

L'argomentazione del mezzo, finiva col quesito: "se la notificazione della cartella di pagamento possa ritenersi ritualmente effettuata anche laddove vi sia la violazione delle disposizioni normative previste in materia di notificazione degli atti impositivi a mezzo del servizio postale, e, per l'effetto, se la notificazione effettuata da U. S.p.A. a mezzo del servizio postale senza aver provveduto a compilare la relazione di notificazione posta in epigrafe alla cartella di pagamento, atteso il mancato rispetto dei principi previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, dagli artt. 148 e 149 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14, in materia di notificazione della cartella a mezzo del servizio postale, debba intendersi affetta da inesistenza insanabile".

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di scrutinare la questione, affermando che la notifica della cartella di pagamento è specialmente disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, (Cass. sez. trib. n. 14105 del 2000). E, altresì, affermando che, à sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, modificato D.Lgs. 46 del 1999, ex art. 12, e D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, la notifica in discorso può farsi direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata senza affidamento a soggetti abilitati, e, perciò senza che debba formarsi alcuna relata di notifica, come chiaramente confermato al cit. D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, laddove al concessionario vien fatto obbligo di conservare per anni cinque l'avviso di ricevimento della raccomandata, coll'illazione per cui la stessa costituisce unica prova richiesta della avvenuta notifica a mezzo di spedizione postale (Cass. sez. trib. n. 14327 del 2009). Cosicchè, la CTR, che con riferimento all'omessa relata di notifica, ha motivato nel senso di un vizio comportante la nullità della notificazione, nella fattispecie sanato ex art. 156 c.p.c., deve semplicemente esser corretta nella motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c..

4. Col terzo motivo, la sentenza veniva censurata à sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3, 4, 5 e 6, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, nel senso che le disposizioni in parola non ammetterebbero una motivazione "estremamente concisa" dell'atto tributario, come avvenuto nell'impugnata cartella di pagamento, con la conseguente nullità della stessa. L'illustrazione del motivo, si concludeva col quesito: "se la cartella di pagamento caratterizzata da una motivazione estremamente concisa e conseguentemente incomprensibile violi le disposizioni contenute nella L. n. 241 del 1990, artt. 3, 4, 5 e 6, e L. n. 212 del 2000, art. 7".

Il motivo è inammissibile.

Questo perchè, in effetti, non tanto si censura à sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, un errore d'interpretazione del L. n. 241 del 1990, artt. 3, 4, 5 e 6, e L. n. 212 del 2000, art. 7, bensì, in realtà, si chiede alla Corte di formulare una valutazione "in fatto" circa la sufficienza o insufficienza della motivazione della cartella, diversa da quella della CTR (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. I n. 4178 del 2007).

5. Col quarto motivo, la sentenza veniva censurata à sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ancora, per violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3, 4, 5 e 6, e L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, deducendosi, in sintesi, la nullità della cartella per mancata allegazione di atti indispensabili alla sua comprensione, atti che la cartella, invece, si limitava soltanto a richiamare. Il quesito era: "se la cartella di pagamento priva di elementi essenziali, quali l'allegazione degli atti citati, sia in violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3, 4, 5 e 6, e L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e quindi possa ritenersi illegittima".

Il motivo è infondato.

La contribuente ha denunciato la violazione del L. n. 241 del 1990, artt. 3, 4, 5 e 6, e L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 19, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, perchè, alla cartella, dovrebbero obbligatoriamente allegarsi gli atti in essa richiamati, p.es., nella concreta fattispecie, il "Modello Unico 2001". La giurisprudenza, però, diversamente, ha interpretato la regola della allegazione, particolarmente quella di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, in modo "funzionale" alle reali esigenze di conoscenza che il contribuente deve avere à fini di esercizio del suo diritto difensivo (Cass. sez. trib. n. 729 del 2110; Cass. sez. trib. n. 502 del 2110). E, in questa direzione, ha più volte affermato il conseguente principio per cui non vi è obbligo sanzionato di allegazione quando il documento richiamato nell'atto fiscale sia conosciuto dal contribuente, come è ovviamente il "Modello Unico 2001" poi utilizzato pel controllo automatizzato.

6. Col quinto motivo, la sentenza veniva censurata à sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso, la CTR, di pronunciare su di un punto decisivo della controversia, e, cioè, sulla nullità della cartella per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e artt. 125 e 480 c.p.c., in quanto la cartella non era sottoscritta.

L'argomentazione del motivo, si chiudeva col quesito: "se la CTR abbia o meno ingiustificatamente omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa alla illegittimità della cartella priva di un elemento essenziale quale la sottoscrizione, con violazione del combinato disposto di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, e artt. 125 e 480 c.p.c.".

Col sesto motivo, la sentenza veniva censurata à sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso, la CTR, di pronunciare sulla nullità della cartella per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e, ciò, in quanto la cartella non indicava del funzionario responsabile del procedimento. Il motivo finiva col quesito: "se la CTR abbia o meno ingiustificatamente omesso di pronunciarsi sulla domanda di illegittimità della cartella priva di un elemento essenziale quale la indicazione del funzionario responsabile del procedimento, con violazione del combinato disposto di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7".

I motivi, per la loro stretta connessione, debbono essere esaminati congiuntamente.

I motivi sono infondati.

E', vero in fatto, che l'eccezioni di nullità della cartella, per omessa sottoscrizione e indicazione del funzionario responsabile del procedimento, erano state sollevate dalla contribuente, e, che, la CTR non ha pronunciato, in violazione dell'art. 112 c.c.. Tuttavia, in questa sede di legittimità, i denunciati errores in procedendo sembrano potersi rimediare à sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, mediante una pronuncia, nel merito, di infondatezza delle eccezioni (Cass. sez. trib. 24914 del 2011; Cass. sez. lav. n. 5139 del 2011).

A riguardo, deve andare, dapprima, ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte che è nel senso che, in ragione del modello ministeriale di cartella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, mai sia necessaria alcuna sottoscrizione, essendo sufficiente ad evidenziare la provenienza dell'atto fiscale, quindi a salvaguardare il diritto difensivo, le sole intestazione dell'Ufficio e l'indicazione della causale (Cass. sez. trib. n. 10805 del 2010;

Cass. sez. trib. n. 4757 del 2009). In secondo luogo, deve andare ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte per cui, per le cartelle notificate prima del 1 giugno 2008, non si ritiene necessaria l'indicazione del responsabile del procedimento. E, ciò, in quanto la L. n. 212 del 2000, art. 7, per cui negli atti della Amministrazione Finanziaria deve tassativamente esser indicato il ridetto responsabile del procedimento, non equivale ad una previsione di sanzione di nullità, questa, invece, successivamente introdotta dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 quater, convertito L. 31 del 2008, appunto con decorrenza dal 1 giugno 2008 (Cass. sez. trib. n. 8613 del 2011; Cass. sez. trib. n. 10805 del 2010).

7. Col settimo motivo, la sentenza veniva censurata à sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in quanto la liquidazione dell'imposte in parola doveva essere, a pena di nullità, dall'invio delle comunicazioni di cui alle suddette disposizioni, volte a instaurare un preventivo contraddittorio con l'Amministrazione. Il quesito era il seguente: "se la liquidazione prodromica alla notificazione della cartella non preceduta dall'invio delle comunicazioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, possa considerarsi legittima anche nel caso in cui l'iscrizione a ruolo riguardi omessi versamenti di imposte".

Il motivo è infondato.

In effetti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, correttamente la CTR, in relazione alla procedura automatizzata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, procedura semplicemente fondata sul matematico confronto tra il dichiarato ed il non riscosso, ha ritenuto che non poteva sussistere, in ordine al pagamento delle imposte di che trattasi, quella "incertezza" su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi che la cit. L. n. 212 del 2000, art. 6, indica come presupposto ex lege dell'obbligatorio instaurarsi del contraddittorio preventivo in discorso (Cass. sez. trib. n. 26316 del 2011).

8. Con l'ottavo motivo, la sentenza veniva censurata a sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 7, 12, 16 e 17, dapprima, in quanto anche l'irrogazione delle sanzioni, da ritenersi autonomo atto seppur contenuto nella identica cartella, doveva esser motivata con l'indicazione del fatto attribuito e degli elementi di prova dello stesso ecc. e poi anche pel l'ulteriore motivo che doveva esser applicato il cumulo sanzionatorio. Il motivo è infondato.

In realtà, poichè le sanzioni erano la esatta conseguenza degli omessi versamenti d'imposta, la motivazione contenuta in cartella era anche per le sanzioni (Cass. sez. trib. n. 14811 del 2011; Cass. sez. trib. n. 9194 del 2011). Inoltre, deve rilevarsi, che il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 1, citato consente il cumulo giuridico soltanto in ipotesi di concorso formale omogeneo ed eterogeneo, e, cioè quanto con una sola azione od omissione si violano più disposizioni anche relative a tributi diversi; ovvero, in ipotesi di concorso materiale quando con più azioni o omissioni si viola la medesima disposizione; mentre, qui, le omissioni di versamento son state due distinte e riguardanti imposte ed annualità diverse.

Inoltre, non sembra applicabile la fattispecie della continuazione sia nella versione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, mancando la "progressione" ivi richiesta e sia nella versione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, riformato D.Lgs. n. 99 del 2000, ex art. 2, poichè concerne violazioni formali della stessa imposta e per più periodi della stessa (Cass. sez. trib. n. 1944 del 2012; Cass. sez. trib. 16051 del 2010).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con compensazione di spese tra la ricorrente e il ridetto Ministero; rigetta il ricorso, condanna l'Impresa C. S.a.s. di C. M. & C. a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate in debito.