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Buoni postali serie AF - la sentenza del Tribunale di Roma

Secondo la sentenza in commento Poste Italiane deve rispettare l'espressione riportata sui buoni fruttiferi postali serie AF, secondo la quale: "l'importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario meno mezzo punto".

Tribunale di Roma Sez. III, Sentenza del 22.02.2013

SENTENZA

nella causa civile iscritta al nr. 48735/2008 R.G.A.C., introitata per la decisione all'udienza del 28 novembre 2012

promossa da

R.G., c.f.: (...) e D.S.C., c.f.: (...) elettivamente domiciliate in Roma, Via Francesco de Suppè n. 24, presso lo studio degli Avvocati AL e PC, che le rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

-ATTRICI-

contro

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, abilitato in forza di procura autenticata in atti, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Europa n. 190, presso Affari Legali Territoriali Centro, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato LR e dall'Avvocato RC, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

-CONVENUTA-

OGGETTO: altri contratti bancari di cui alla lett. e) art. 1 D.Lgs. n. 5 del 2003

Svolgimento del processo

Per lo svolgimento del processo ci si riporta, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, all'atto di citazione, alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta e alle memorie successive.

Motivi della decisione

Con la citazione introduttiva le parti attrici convenivano in giudizio Poste Italiane S.p.a. per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare che i buoni fruttiferi serie AF: 06.280.998 13 per L. 5.000.000; 00.233.042 16 per L. venticinquemilioni; 00.233.043 16 per L. venticinquemilioni; 00.233.044 16 per L. venticinquemilioni; 00.233.045 16 per L. venticinquemilioni; 00.233046 16 per L. venticinquemilioni; 00.233.047 16 per L. venticinquemilioni; per un totale di L. 155.000.000 (centocinquantacinquemilioni di L.), pari ad Euro 80.050,82 (ottantamilacinquanta e centesimi ottantadue), aventi quali beneficiarie le attrici, acquistati in data 19 marzo 2001 presso l'Ufficio Postale di Albano Laziale, sono regolati e disciplinati dalle indicazioni letterali in essi indicate ovverosia: "l'importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario meno mezzo punto". Con ogni più ampia riserva di agire con separato e futuro giudìzio con azione di condanna nei confronti della medesima convenuta Poste Italiane s.p.a. In subordine, nella denegata ed improbabile ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse di accogliere nel merito la domanda principale di accertamento sopra svolta - ma non è questa certamente l'ipotesi - voglia accertare e dichiarare che l'indicazione della scadenza e degli interessi come trascritta sui buoni fruttiferi in oggetto è avvenuta per colpa e responsabilità di Poste Italiane S.p.a.; accertare e dichiarare che tale indicazione da parte d Poste Italiane S.p.a. ha cagionato un danno alle attrici da quantificarsi nell'importo di Euro 160.000,00 o nella diversa maggiore o minore misura che verrà provata in corso di causa ovvero, in subordine, determinata dal Tribunale adito in persona del Giudice designato anche di giustizia ed in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge".

A sostegno delle domande, le attrici rappresentavano che, essendo intenzionate ad effettuare degli investimenti, consultavano il personale dell'Ufficio Postale di Albano Laziale (RM), dal quale veniva consigliato l'acquisto di buoni fruttiferi postali serie "AF", il cui importo sarebbe raddoppiato dopo 9 anni e 6 mesi e triplicato dopo 14 anni.

Considerato il carattere particolarmente vantaggioso di tale offerta, la R. decideva di vendere un proprio immobile sito in Albano Laziale, via G. Mameli n.40 (si veda contratto di compravendita in atti) per investirne l'intero prezzo ricavato dall'alienazione, unitamente ad altri risparmi, nell'acquisto di tali titoli, che, difatti, venivano dalla stessa acquistati in data 19/03/2001 per un importo capitale pari a L. 155.000.000 (centocinquantacinquemilioni) presso l'Ufficio Postale di Albano Laziale, ed intestati alla di lei nipote, D.S.C., "al fine di preservare un patrimonio alla propria congiunta''.

Nel 2007 le attrici, recatesi presso il medesimo Ufficio Postale, apprendevano dal Direttore che l'emissione di tali buoni fruttiferi era avvenuta per errore e che, quindi, alla loro scadenza alle stesse sarebbe stato corrisposto "un mero interesse sulla somma investita e non quanto indicato sui titoli stessi". Instauravano quindi il presente giudizio formulando le conclusioni richiamate.

Si costituiva in giudizio la Società convenuta, contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto ed argomentato dalla controparte. In particolare, PosteItaliane S.p.a. evidenziava che i buoni fruttiferi n. 06.280.998, n. 00.233.042, n. 00.233.043, n. 00.233.044, n. 00.233.045, n. 00.233.046 e n. 00.233.047, sottoscritti in data 19/03/2001 da R.G. ed intestati alla di lei nipote D.S.C., appartengono alla serie "AF" istituita con D.M. 27 novembre 1996, la cui emissione è tuttavia cessata a far data dall'entrata in vigore del D.M. 23 giugno 1997, che ha introdotto la serie "AG"; che il D.M. 19 dicembre 2000, vigente al momento della sottoscrizione dei menzionati buoni fruttiferi postali da parte dell'attrice, ha dettato una nuova disciplina in materia ed ha inoltre istituito e "regolato l'emissione" di due nuove serie, la "Al" e la "AA1"; che l'art. 10 del predetto decreto ministeriale ha disposto che sino ad esaurimento delle scorte possono essere sottoscritti buoni fruttiferi postali "rappresentati da documento cartaceo la cui forma e gli altri segni cartacei sono definiti dai decreti vigenti in materia anteriormente alla data di entrata in vigore" del medesimo decreto e dallo stesso abrogati; che, pertanto, le attrici, avendo acquistato buoni fruttiferi a termine in data 19/03/2001, "non possono aver acquistato altro che b.p.f. della serie AA1, alle sole condizioni previste dal decreto istitutivo della predetta serie"; che peraltro le norme dettate dal D.M. 19 dicembre 2000 dispongono che per i b.p.f. cartacei, come quelli sottoscritti dalla R., le condizioni praticate sono comunicate mediante consegna ai sottoscrittori di un foglio informativo, togliendo conseguentemente qualsivoglia rilevanza "a quanto risultante dal titolo sottoscritto, affidando ad altri mezzi la funzione di comunicazione con i sottoscrittori"; che tale foglio informativo era stato consegnato alle attrici al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi in questione e che quest'ultimo indicava chiaramente "la serie dei buoni sottoscritti, la data di scadenza e i rendimenti" stabilendo inoltre, sotto la voce "Varie", la nullità delle "sottoscrizioni a condizioni difformi da quelle previste per la serie in corso di emissione". Parte convenuta ha quindi concluso per il rigetto delle domande formulate da parte attrice in via principale ed in via subordinata. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

In data 12/03/2009, alla prima udienza di comparizione, il Giudice Dott. De Petra, rilevato che il giudizio, in considerazione del suo oggetto, era soggetto alla disciplina del rito societario di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, disponeva il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo e rimetteva il fascicolo al Ruolo Generale per la designazione della Sezione competente.

Con memoria ex articolo 6 D.Lgs. n. 5 del 2003, parte attrice ha replicato alle difese svolte dalla convenuta ed ha ribadito le domande formulate in citazione.

Con memoria ex art. 6 D.Lgs. n. 5 del 2003, la Società ha insistito nelle proprie difese e deduzioni nonché per il rigetto delle domande di parte attrice.

Proposta l'istanza di fissazione di udienza, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle attrici, depositate le memorie conclusionali, all'udienza del 28/11/2012, la causa è stata riservata per la decisione.

Motivi della decisione

La domanda proposta in via principale da parte attrice è fondata e va accolta.

E' pacifico che in data 19/03/2001 la R. ebbe a sottoscrivere, presso l'Ufficio postale di Albano Laziale (RM), i buoni fruttiferi postali 06.280.998 13; 00.233.042 16; 00.233.043 16; 00.233.044 16; 00.233.045 16; 00.233.046 16; 00.233.047 16 per l'importo capitale totale di (allora) L. 155.000.000 (centocinquantacinquemilioni).

Dalla dicitura figurante su ciascun documento cartaceo rappresentativo dei predetti buoni fruttiferi, risulta che gli stessi appartengono alla serie contrassegnata con la sigla "AF" e che il loro importo "raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario meno mezzo punto".

Sebbene i buoni fruttiferi postali, come correttamente osservato dalla convenuta in ossequio al costante orientamento della giurisprudenza, non siano titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione riconducibili, quindi, all'articolo 2002 cod. civ., deve ritenersi che tale quaiificazione non consenta di obliterare completamente la rilevanza delle condizioni e delle indicazioni apposte sul titolo.

Come osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 15 giugno 2007 n. 13979, l'art. 173 del T.U. approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (oggi abrogato ai sensi dell'art. 7. comma 3, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284) disponeva che gli interessi dei buoni fruttiferi postali dovevano essere corrisposti sulla base di una tabella riportata a tergo dei buoni stessi e che tale tabella, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo la loro emissione per effetto di un decreto ministeriale sopravvenuto, doveva essere integrata con quella messa a disposizione dei sottoscrittori presso gli uffici postali: il contenuto di tale articolo, dunque, nonché, più in generale, la disciplina dei buoni fruttiferi postali dettata dal D.P.R. n. 156 del 1973, "sono tutti elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti".

Inoltre, afferma la Suprema Corte nella pronunzia richiamata, che nei casi in cui "in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli'', l'eventuale discrepanza tra le prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale e le indicazioni apposte sui buoni fruttiferi offerti in sottoscrizione ai richiedenti dall'Ufficio Postale, deve essere risolta dando prevalenza a queste ultime, "ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni".

Tali principi elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, pienamente condivisi dal Tribunale, possono pertanto essere richiamati anche al fine di regolare il caso di specie.

Innanzitutto, benché la disciplina su cui si è fondata l'esposta elaborazione ermeneutica, ovvero quella dettata dal capo VI del titolo I del libro III del T.U. approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sia stata abrogata per effetto dell'entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, come disposto dall'articolo 7, comma 3, D.Lgs. n. 284 del 1999, deve osservarsi che, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 D.M. 19 dicembre 2000, "i buoni fruttiferi postali delle serie emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le operazioni relative ai medesimi buoni" restano regolati dalle disposizioni del D.P.R. n. 156 del 1973 nonché dalle relative norme di esecuzione dettate dal D.P.R. n. 256 del 1989.

Pertanto, poiché i buoni fruttiferi postali per i quali è causa sono riconducibili ad una serie, quella contraddistinta dalla sigla "AF", emessa con D.M. 27 novembre 1996, come peraltro affermato dalla stessa Società convenuta, deve necessariamente concludersi che questi siano regolati dalle predette disposizioni (che impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, in modo da consentire allo stesso di valutare compiutamente i profili di convenienza e di rischio dell'investimento) e, conseguentemente, anche dai principi elaborati dalle Sezioni Unite con la sentenza 13979/2007.

Il contenuto dell'accordo negoziale concluso in data 19/03/2001 tra G.R. e Poste Italiane S.p.a. al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferipostali 06.280.998 13; 00.233.042 16; 00.233.043 16; 00.233.044 16; 00.233.045 16; 00.233.046 16; 00.233.047 16 per l'importo capitale totale di L. 155.000.000 (centocinquantacinquemilioni) non può che essere dunque quello risultante dal testo figurante sui titoli stessi, per cui "l'importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario meno mezzo punto".

Non può dunque condividersi quanto sostenuto dalla Società convenuta per cui, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, i rendimenti dei buoni fruttiferi, la loro data di scadenza e, più in generale, le relative condizioni sono portati a conoscenza dei sottoscrittori mediante l'apposito foglio informativo di cui all'articolo 3, co. 1, del predetto decreto, e non più dalle informazioni stampigliate sul documento cartaceo rappresentativo del buono stesso.

Tuttavia, pur volendo opinare diversamente, deve rilevarsi che la Società convenuta non ha in alcun modo dimostrato di aver assolto l'obbligo di consegnare alla R. il foglio informativo che avrebbe dovuto rendere edotta la stessa circa le pretese diverse (e notevolmente meno vantaggiose) condizioni di investimento: Poste Italiane S.p.a. si è, difatti, limitata a produrre un "foglio informativo analitico delle principali caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali della serie "AA1" rappresentati da documento cartaceo" emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Da tale documento, invero, essendo privo di sottoscrizioni, data nonché di qualsivoglia tipo di riferimento e/o richiamo ai buoni fruttiferi postali della serie "AF" in questione, non è possibile trarre alcun elemento di prova circa la riferibilità dello stesso all'operazione di sottoscrizione dei titoli 06.280.998 13; 00.233.042 16; 00.233.043 16; 00.233.044 16; 00.233.045 16; 00.233.046 16; 00.233.047 16 da parte di R.G.. Le attrici hanno inoltre contestato la ricezione del documento (v. memoria di replica ex articolo 6 D.Lgs. n. 3 del 2005) che deve pertanto considerarsi indimostrata.

La domanda principale va in conclusione accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che i buoni postali fruttiferi per cui è causa sono regolati dalle indicazioni letterali in essi riportate e pertanto "l'importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario meno mezzo punto".

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo la natura e il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio nr. 48735/2008 R.G., uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:

accoglie la domanda proposta in via principale da R.G. e D.S.C. nei confronti di Poste Italiane S.p.a. e per l'effetto dichiara che i buoni postali fruttiferi: serie AF: 06.280.998 13 per L. 5.000.000; 00.233.042 16 per L. venticinquemilioni; 00.233.043 16 per L. venticinquemilioni; 00.233.044 16 per L. venticinquemilioni; 00.233.045 16 per L. venticinquemilioni; 00.233046 16 per L. venticinquemilioni; 00.233.047 16 per L. venticinquemilioni; per un totale di L. 155.000.000 (centocinquantacinquemilioni di L.), pari ad Euro 80.050,82 (ottantamilacinquanta centesimi ottantadue) acquistati in data 19 marzo 2001 presso l'ufficio postale di Albano Laziale e aventi quali beneficiarie le attrici sono regolati dalle indicazioni letterali in essi riportate e pertanto "l'importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario meno mezzo punto".

- condanna Poste Italiane S.p.a., al pagamento delle spese processuali in favore delle attrici, che liquida nella misura complessiva di Euro. 6.626,00, di cui Euro. 526,00 per spese ed Euro. 6.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 22 gennaio 2013.

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2013.